CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA: NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda parte della circolare dedicata al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con importanti chiarimenti sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazione.
L’obiettivo è rendere più uniforme l’applicazione delle norme e fornire indicazioni pratiche a contribuenti, professionisti e operatori coinvolti nelle procedure di risanamento.
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
La circolare chiarisce che gli strumenti di composizione della crisi sono destinati a consumatori, professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli, cioè a soggetti che non possono essere assoggettati alle procedure più complesse previste per le grandi imprese.
Viene inoltre precisato che, nelle procedure familiari, ogni componente mantiene separato il proprio patrimonio e i propri debiti, anche se la gestione della pratica avviene in modo unitario. Importante anche il chiarimento sulla figura dell’attestatore, la cui nomina diventa facoltativa, riducendo così i costi nei casi meno complessi.
Ristrutturazione dei debiti e concordato minore
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’accesso è riservato alle persone che hanno contratto debiti per esigenze personali e non legate ad attività d’impresa o professionali. La circolare conferma inoltre la possibilità di prevedere piani di pagamento di lunga durata, purché risultino più convenienti rispetto alla liquidazione del patrimonio.
Sul fronte del concordato minore, viene ribadito che l’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese non può utilizzare questo strumento. Resta inoltre fondamentale garantire ai crediti fiscali e previdenziali un trattamento non deteriore, evitando condizioni meno favorevoli rispetto alle alternative previste dalla legge.
Esdebitazione e debiti fiscali: cosa cambia
Ampio spazio è dedicato all’esdebitazione, il meccanismo che permette al debitore di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti una volta conclusa la procedura. In linea generale, il beneficio si estende anche ai debiti tributari, mentre per le sanzioni fiscali occorre distinguere tra quelle collegate al tributo, che seguono la sorte del debito principale, e quelle autonome, che restano dovute.
La circolare dedica inoltre attenzione al debitore incapiente, sottolineando che il requisito della meritevolezza va valutato considerando l’intera situazione economica del soggetto e le cause che hanno portato all’indebitamento, distinguendo i casi di effettiva impossibilità di pagamento da quelli derivanti da comportamenti gravemente imprudenti.

