REGIME OPZIONALE IVA PER TRASPORTI E LOGISTICA: NOVITÀ DELLA CIRCOLARE 14/E/2025
Il 18 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 14/E/2025, documento che chiarisce e completa il quadro operativo del regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per il settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. In pari data, Assonime ha divulgato la Circolare 28/2025, con cui ha aggiornato la propria analisi alla luce dei più recenti provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria.
Ambito di applicazione
Il regime transitorio può essere adottato congiuntamente da prestatore e committente per le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge, per servizi resi tramite appalto o subappalto a imprese che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 2025 – Sezione H (Trasporto e Magazzinaggio). L’opzione è ammessa anche nei rapporti di subappalto, indipendentemente dalle scelte operate dal committente principale o da altri soggetti della filiera.
Modalità operative: fatturazione e versamento dell’IVA
Con tale regime opzionale:
- il prestatore emette fattura con IVA, indicando l’annotazione: “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, L. 207/2024”;
- il committente versa l’imposta tramite modello F24 (codice tributo 6045), senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura;
- nel modello F24 deve essere indicato il codice identificativo 66 per individuare il soggetto solidalmente responsabile.
L’opzione ha durata triennale, è irrevocabile ed è esercitata tramite comunicazione telematica inviata direttamente da committente all’Agenzia delle Entrate.
Restituzione dell’IVA non dovuta (art. 30‑ter DPR 633/72)
La circolare chiarisce un punto cruciale: nel regime opzionale è il committente – e non il prestatore – a poter chiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’IVA non dovuta, purché dimostri l’avvenuto versamento. Il termine per la richiesta è di due anni dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo.
In caso di nota di variazione in diminuzione, il committente rettifica la detrazione e può recuperare il credito tramite istanza di rimborso ex art. 30‑ter, comma 1, del Decreto IVA.
Rapporto con il regime degli autotrasportatori
L’Agenzia ha chiarito che l’opzione per il regime transitorio non comporta il venir meno di quello speciale degli autotrasportatori, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
Un trasportatore che applica tale regime di cui all’art. 74, comma 4, DPR 633/72 e aderisce come committente al nuovo meccanismo deve comunque versare l’IVA per conto del prestatore con le modalità ordinarie.
Il contributo di Assonime
Assonime con la Circolare n. 28/2025 analizzando il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia due aspetti:
- la complessità operativa del modello di comunicazione, ora chiarita dai provvedimenti AE;
- il valore del nuovo regime nel superare le criticità legate alla riqualificazione dei contratti nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica e alla difficoltà di ottenere la restituzione dell’IVA non dovuta.
Orbene, per il comparto del trasporto merci e della logistica, l’introduzione di un’IVA opzionale rappresenta un passaggio fondamentale verso una gestione più trasparente e controllata dell’IVA, poiché in prospettiva, l’estensione definitiva del reverse charge a queste prestazioni potrà contribuire a ridurre l’evasione e a semplificare i rapporti contrattuali in un settore ad alta intensità di subappalti e outsourcing.

