CONCESSIONI BALNEARI: GARE PRIMA DEL 2027 E INDENNIZZI SOLO SE DIMOSTRATI
La sentenza n. 6539/2026 del Consiglio di Stato interviene su due aspetti centrali delle concessioni balneari: la tempistica delle gare e il riconoscimento dell’indennizzo.
Il quadro che emerge è più lineare, meno ambiguo e chiarisce che il 30 settembre 2027 è un termine massimo, non una proroga garantita, e che l’indennizzo spetta solo se supportato da prove concrete.
Il 30 settembre 2027 come limite, non come garanzia
Il Consiglio di Stato precisa che la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni fino al 30 settembre 2027 ha una funzione operativa: serve a consentire alle amministrazioni di completare le procedure di gara. Non rappresenta, però, un diritto a restare fino a quella data. Se un Comune conclude la procedura prima, il nuovo concessionario può subentrare immediatamente, senza attendere la scadenza. La sentenza ricorda inoltre che le proroghe precedenti devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023, rendendo ancora più chiaro il perimetro temporale entro cui muoversi.
Subentro anticipato e gestione delle fasi intermedie
Quando la gara si chiude prima del 2027, il concessionario uscente deve lasciare l’area demaniale. La prosecuzione prevista dalla legge non crea alcun diritto alla permanenza fino a settembre. Per evitare periodi di gestione senza titolo, le amministrazioni possono ricorrere a titoli temporanei, utili a garantire continuità delle attività e a mantenere ordine nella fase di transizione. È una soluzione pratica che permette di evitare vuoti gestionali e di accompagnare il passaggio verso il nuovo affidamento.
Indennizzo: solo se dimostrato e non per tutte le opere
Il tema dell’indennizzo è affrontato con particolare attenzione. La legge prevede un ristoro per gli investimenti non ancora ammortizzati, ma la sentenza chiarisce che non si tratta di un automatismo. Il concessionario uscente deve dimostrare l’esistenza degli investimenti, il loro costo, la data di realizzazione e la quota non ammortizzata. Senza questa prova, l’indennizzo non può essere riconosciuto.
Resta inoltre valido l’articolo 49 del Codice della navigazione: le opere non amovibili realizzate sul bene demaniale restano acquisite allo Stato senza compenso, salvo diversa previsione nell’atto concessorio. Un ambito distinto rispetto agli investimenti ammortizzabili.
Un quadro più chiaro per gare e indennizzi
La sentenza del Consiglio di Stato contribuisce a definire un percorso più ordinato per la riassegnazione delle concessioni balneari. Le amministrazioni devono procedere con le gare senza attendere il 2027, mentre gli operatori sono chiamati a una maggiore attenzione documentale. Il messaggio è semplice: il 2027 non è una proroga, ma un limite entro cui completare le procedure; e l’indennizzo non è automatico, ma richiede una dimostrazione puntuale degli investimenti. Un chiarimento che incide direttamente sulla programmazione delle attività e sulla tutela economica dei concessionari uscenti.

