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RATEAZIONE PREMI INAIL FINO A 60 RATE: LE NUOVE REGOLE OPERATIVE

RATEAZIONE PREMI INAIL FINO A 60 RATE: LE NUOVE REGOLE OPERATIVE

La nuova disciplina INAIL sulle rateazioni fino a sessanta rate mensili segna un cambio di passo importante per imprese e professionisti che devono gestire debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’Istituto rende pienamente operative le novità introdotte dal legislatore e dalle recenti delibere del Consiglio di amministrazione, offrendo un sistema più flessibile, più rapido e più coerente con le reali esigenze di liquidità dei datori di lavoro.

Un quadro normativo finalmente semplificato

La base della riforma è l’articolo 23 della legge 203/2024, che ha inserito il nuovo comma 11‑bis nell’articolo 2 del D.L. 338/1989, autorizzando INPS e INAIL a concedere piani fino a 60 rate per debiti non affidati alla riscossione. Dal 1° gennaio 2025 è inoltre venuto meno l’obbligo di autorizzazione ministeriale per i piani lunghi, previsto dal vecchio art. 116, comma 17, della legge 388/2000.

Il DM 24 ottobre 2025 ha poi definito le due tipologie di rateazione (fino a 36 o fino a 60 rate), entrambe subordinate alla dichiarazione di temporanea difficoltà economico‑finanziaria.

Debiti rateizzabili e durata del piano

La rateazione riguarda:

  • premi e accessori dovuti per omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo
  • debiti scaduti e debiti correnti, se l’istanza arriva prima della scadenza
  • debiti maturati nelle procedure ex art. 40 del Codice della crisi
  • sanzioni civili e interessi ex art. 116, commi 8 e 9, L. 388/2000

La durata massima dipende dall’importo complessivo del debito: fino a 36 rate per importi fino a 500.000 euro, fino a 60 rate per importi superiori. Ogni rata, comprensiva di interessi, deve essere almeno di 150 euro.

Come presentare l’istanza e quali condizioni rispettare

La domanda si presenta esclusivamente tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” sul sito INAIL, anche tramite intermediario delegato. Vanno indicati importo, numero di rate richieste e natura del debito.

Le condizioni di ammissibilità sono cumulative:

  • per i debiti scaduti, devono essere inclusi tutti i debiti scaduti
  • per i debiti correnti, non devono esistere altri debiti scaduti
  • non deve essere attiva più di una rateazione ex art. 2, commi 11 e 11‑bis
  • nessuna revoca nei sei mesi precedenti
  • dichiarazione di temporanea difficoltà economico‑finanziaria
  • riconoscimento del debito e rinuncia a eccezioni e giudizi pendenti

Le motivazioni ammesse spaziano dalla carenza di liquidità alle crisi settoriali, dalle calamità naturali allo stato di insolvenza, fino al mancato pagamento dei premi da oltre novanta giorni.

Piano di ammortamento, interessi e regole di pagamento

L’istruttoria è rapida: si conclude entro quindici giorni, mentre il provvedimento con il piano di ammortamento arriva entro dieci giorni. La prima rata scade entro il quindicesimo giorno dal provvedimento, con possibilità di scegliere una scadenza tra l’undicesimo e il quindicesimo giorno.

Il tasso di interesse applicato è pari al tasso minimo BCE + 2 punti percentuali, ridotto rispetto al precedente +6.

La disciplina prevede inoltre specifiche ipotesi di decadenza: l’omesso pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano, mentre il mancato pagamento di tre rate successive (anche non consecutive) determina la revoca e l’iscrizione a ruolo del residuo. È sempre possibile l’estinzione anticipata.

Alcuni dettagli operativi del regolamento

Il regolamento allegato alla delibera n. 57/2026 chiarisce aspetti pratici rilevanti:

  • in caso di riduzione delle sanzioni civili, l’INAIL effettua conguaglio o rimborso
  • i versamenti si imputano prima agli interessi, poi al capitale
  • i provvedimenti di concessione, rigetto, revoca e annullamento sono definitivi e non impugnabili davanti ad altri organi INAIL

Applicazione della nuova disciplina e regime transitorio

La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dall’8 maggio 2026. Per le domande presentate tra 12 gennaio 2025 e 7 maggio 2026, il DM 24 ottobre 2025 consente, su richiesta del debitore, la rideterminazione del numero di rate secondo le nuove condizioni. Le istanze presentate nelle more dell’approvazione del regolamento e non ancora trasformate in piano di ammortamento rientrano automaticamente nel nuovo sistema. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni INAIL in materia.

Una disciplina più coerente con le esigenze delle imprese

Il nuovo impianto delle rateazioni INAIL rappresenta un passo avanti significativo: amplia la durata dei piani, semplifica le procedure, riduce gli interessi e offre maggiore flessibilità nei momenti di difficoltà finanziaria. Per imprese e professionisti significa poter gestire i debiti contributivi con strumenti più sostenibili, evitando l’impatto immediato dell’iscrizione a ruolo e mantenendo un rapporto più equilibrato con l’Istituto.

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